14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40575 del 3 dicembre 2002
Posted at 15:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La regola stabilita dall’art. 568, comma 5, c.p.p., secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum per manifesta illogicità della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]