Cass. pen. n. 1419 del 4 agosto 1998

Testo massima n. 1


L'art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.

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