14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1419 del 4 agosto 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 568 comma 5 c.p.p. è finalizzato alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, sicché al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato [ ma inammissibilmente proposto dalla parte ] con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.
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