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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 867 del 1 febbraio 1993

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 867 del 1 febbraio 1993

Testo massima n. 1

Il principio generale dell’art. 568 u.c. nuovo codice di rito, secondo cui in mancanza di sicuri elementi contrari, si deve presumere che la parte abbia inteso utilizzare il mezzo di impugnazione predisposto dalla legge, si applica anche in caso di rimedi non omogenei. [ Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del giudice di merito con la quale anziché «convertire» l’incidente di esecuzione — il cui giudizio si era svolto ai sensi dell’art. 260 D.L.vo 271/89, secondo le norme del nuovo codice di rito — nel ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per il relativo giudizio, aveva rigettato l’istanza ex art. 665 c.p.p. ].

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