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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7276 del 20 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7276 del 20 febbraio 2004

Testo massima n. 1

La disposizione contenuta nell’art. 568 comma quinto c.p.p., che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest’ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell’ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale. [ Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ].

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