Cass. pen. n. 6563 del 2 giugno 1994
Testo massima n. 1
Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.
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