Art. 163 – Codice penale – Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 41641/2025

In tema di patteggiamento, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero, per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., ove omessa in sentenza, può essere disposta, anche di ufficio, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di condizione obbligatoria e dal contenuto predeterminato per legge.

Cass. civ. n. 39778/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivare riguardo alla possibilità dell'imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del danno liquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato).

Cass. civ. n. 37340/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, "ex se", al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.

Cass. civ. n. 37192/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.).

Cass. civ. n. 30237/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito).

Cass. civ. n. 30206/2025

Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.

Cass. civ. n. 30177/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità, proposta in subordine e in alternativa alla richiesta di sospensione condizionale della pena, non comporta l'implicita rinuncia a tale ultima richiesta, con conseguente ammissibilità della formulazione, in sede di impugnazione, di doglianze riguardanti il diniego del beneficio.

Cass. civ. n. 28984/2025

In tema di patteggiamento, l'imputato che, a fronte di un accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale, censuri la sentenza per l'omessa motivazione sul punto può legittimamente limitare il ricorso per cassazione alla sola mancata statuizione sulla condizione apposta alla pattuizione, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, in tal caso, a che il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza oggetto d'impugnativa sulla base del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).

Cass. civ. n. 26165/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno, non deve accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, ma è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle stesse, nel caso in cui emergano dagli atti elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o in quello in cui detti elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Cass. civ. n. 25730/2025

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (Fattispecie relativa a sentenza di appello, in cui il giudice, seppur ritualmente investito della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, aveva omesso di statuire sul punto, risultando, tuttavia, l'imputato gravato da plurime condanne per delitto, due delle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, preclusive di un'ulteriore fruizione del beneficio).

Cass. civ. n. 25152/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena).

Cass. civ. n. 24915/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, ove il giudice della cognizione non abbia concesso il beneficio a causa di una precedente condanna a pena sospesa per reato depenalizzato prima della sua decisione, è preclusa al condannato che non abbia dedotto mediante impugnazione la questione della non ostatività di tale precedente la possibilità di proporla davanti al giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che, negando l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 163 cod. pen. nonostante l'intervenuta depenalizzazione, la sentenza abbia espresso - alla luce delle condotte anteriori del reo, pur se non più costituenti reato - un giudizio di non meritevolezza insuscettibile di essere rivisto in sede esecutiva.

Cass. civ. n. 6842/2025

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. civ. n. 28727/2024

In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Cass. civ. n. 27151/2024

La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).

Cass. civ. n. 21603/2024

Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.

Cass. civ. n. 20317/2024

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Cass. civ. n. 11838/2024

Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.

Cass. civ. n. 6017/2024

L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.

Cass. civ. n. 44188/2023

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.

Cass. civ. n. 39785/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).

Cass. civ. n. 38431/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).

Cass. civ. n. 36378/2023

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).

Cass. civ. n. 36377/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.

Cass. civ. n. 32939/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.

Cass. civ. n. 30147/2023

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.

Cass. civ. n. 26721/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.

Cass. civ. n. 25529/2023

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

Cass. civ. n. 19605/2023

In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").

Cass. civ. n. 1436/2023

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Cass. civ. n. 11104/2014

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).

Cass. civ. n. 42109/2013

In caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p., vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.

Cass. civ. n. 30729/2013

La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall'art. 163 c.p.

Cass. civ. n. 14755/2013

Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, c.p.p., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.

Cass. civ. n. 16430/2011

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato cui faccia seguito l'applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Cass. civ. n. 24854/2010

Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena, per riservare l'applicazione del beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna.

Cass. civ. n. 39499/2008

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientra la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all'art. 171 ter, comma quarto, lett. c ), L. n. 633 del 1941.

Cass. civ. n. 8050/2007

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall'impossibilità di riservare il beneficio per l'ipotesi di future eventuali condanne più gravi. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena).

Cass. civ. n. 17480/2006

La nuova formulazione dell'art. 163 c.p. — introdotta con la legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l'applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.

Cass. civ. n. 7225/2006

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 del suddetto D.L.vo, poiché più favorevoli, in virtù dell'art. 2, comma terzo, c.p. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.

Cass. civ. n. 46793/2004

Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.L.vo n. 274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.

Cass. civ. n. 41702/2004

A norma dell'art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi.

Cass. civ. n. 21730/2004

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

Cass. civ. n. 14928/2004

In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.

Cass. civ. n. 25201/2003

Quando a norma dell'art. 64 del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato — in virtù della prorogatio iurisditionis — dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 63 del titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all'art. 60 del D.L.vo cit. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia).

Cass. civ. n. 35176/2001

In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell'ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato preventivamente dalla legge. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati).

Cass. civ. n. 19190/2001

Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell'imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all'art. 164 comma 1 c.p.

Cass. civ. n. 1477/2001

La sospensione condizionale della pena può essere concessa — entro i limiti di legge — non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l'illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte).

Cass. civ. n. 10295/2000

L'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163, comma 3, c.p., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.

Cass. civ. n. 4954/2000

Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell'entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l'ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell'istituto.

Cass. civ. n. 2891/2000

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.

Cass. civ. n. 2347/1998

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all'immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).

Cass. civ. n. 6112/1997

La sospensione condizionale della pena è compatibile con le sanzioni sostitutive applicate con sentenza o con decreto ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 9915/1994

L'art. 57 cpv. della L. 24 novembre 1981, n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.

Cass. civ. n. 6563/1994

Sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento.

Cass. civ. n. 3619/1993

Il presupposto per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell'imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.

Cass. civ. n. 11748/1992

La natura pubblicistica dell'istituto della sospensione condizionale della pena comporta che il beneficio in questione non è disponibile né rinunciabile e che la statuizione con cui viene concesso non può essere impugnata neppure per fare luogo all'applicazione dell'indulto.

Cass. civ. n. 2985/1992

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l'uno o l'altro beneficio, avendo come presupposto l'apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3999/1991

Alla base dell'istituto della sospensione condizionale della pena si rinvengono principi che costituiscono un vulnus alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell'applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all'esigenza di sottrarre l'interessato all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L'istituto persegue quindi solo finalità di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all'istituto.

Cass. civ. n. 15917/1990

Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall'art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell'art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo c.p.p., con cui era stata concessa la sospensione condizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge).

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