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Art. 163 — Sospensione condizionale della pena

Art. 163 — Sospensione condizionale della pena

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Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 54095/2017

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, deve ritenersi legittimo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in assenza di un termine fissato in sentenza per il detto adempimento, lo fissi esso stesso nella misura ritenuta congrua (nella specie, un anno), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della medesima sentenza.

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Cass. pen. n. 52040/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno prescinde dall’incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest’ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l’autore a rimuoverne gli effetti più immediati.

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Cass. pen. n. 50028/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato).

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Cass. pen. n. 28690/2017

Quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell’utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest’ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta.

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Cass. pen. n. 18712/2017

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell’imputato contenuta nell’atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell’interessato).

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Cass. pen. n. 12433/2017

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell’intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell’effetto abrogativo.

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Cass. pen. n. 48580/2016

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame – anche ai fini della prognosi di cui all’art. 164 cod. pen. – gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell’imputato.

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Cass. pen. n. 48569/2016

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio”, in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poichè nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.

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Cass. pen. n. 42822/2016

In tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall’art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall’imputato quando aveva un’ età rientrante nei limiti predetti.

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Cass. pen. n. 26811/2016

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione “ante iudicatum”delle statuizioni penali della pronuncia.

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Cass. pen. n. 23192/2016

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.

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Cass. pen. n. 11104/2014

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall’imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).

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Cass. pen. n. 42109/2013

In caso di sospensione condizionale subordinata all’adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l’imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.

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Cass. pen. n. 30729/2013

La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall’art. 163 c.p.

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Cass. pen. n. 14755/2013

Ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma terzo, c.p.p., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo.

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Cass. pen. n. 23240/2011

È illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio presuppone che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, senza la quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall’ordinamento.

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Cass. pen. n. 16430/2011

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell’accertata pericolosità sociale dell’imputato cui faccia seguito l’applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

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Cass. pen. n. 24854/2010

Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena, per riservare l’applicazione del beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna.

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Cass. pen. n. 8218/2010

L’erronea indicazione del numero di targa nel testo del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni all’interno dell’autovettura in uso all’indagato costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l’inutilizzabilità dell’intercettazione.

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Cass. pen. n. 39499/2008

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientra la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all’art. 171 ter, comma quarto, lett. c ), L. n. 633 del 1941.

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Cass. pen. n. 8050/2007

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall’impossibilità di riservare il beneficio per l’ipotesi di future eventuali condanne più gravi. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena).

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Cass. pen. n. 17480/2006

La nuova formulazione dell’art. 163 c.p. — introdotta con la legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l’applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione.

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Cass. pen. n. 7225/2006

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall’art. 52 del suddetto D.L.vo, poiché più favorevoli, in virtù dell’art. 2, comma terzo, c.p. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l’imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità.

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Cass. pen. n. 46793/2004

Nell’ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall’art. 52 del D.L.vo n. 274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all’imputato.

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Cass. pen. n. 41702/2004

A norma dell’art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi.

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Cass. pen. n. 21730/2004

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per piú di due volte, non ricorre nel caso in cui l’imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

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Cass. pen. n. 14928/2004

In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato.

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Cass. pen. n. 25201/2003

Quando a norma dell’art. 64 del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato — in virtù della prorogatio iurisditionis — dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 63 del titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all’art. 60 del D.L.vo cit. (Nell’affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l’intera pronuncia).

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Cass. pen. n. 35176/2001

In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell’ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato preventivamente dalla legge. (Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati).

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Cass. pen. n. 19190/2001

Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell’imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all’art. 164 comma 1 c.p

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Cass. pen. n. 1477/2001

La sospensione condizionale della pena può essere concessa — entro i limiti di legge — non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l’illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte).

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Cass. pen. n. 12279/2000

Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell’imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole.

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Cass. pen. n. 10295/2000

L’applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 163, comma 3, c.p., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo.

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Cass. pen. n. 2891/2000

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l’entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.

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Cass. pen. n. 4954/2000

Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell’entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l’ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell’istituto.

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Cass. pen. n. 2347/1998

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all’immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).

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Cass. pen. n. 6112/1997

La sospensione condizionale della pena è compatibile con le sanzioni sostitutive applicate con sentenza o con decreto ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981.

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Cass. pen. n. 9915/1994

L’art. 57 cpv. della L. 24 novembre 1981, n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.

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Cass. pen. n. 6563/1994

Sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento.

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Cass. pen. n. 3619/1993

Il presupposto per l’applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell’imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.

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Cass. pen. n. 11748/1992

La natura pubblicistica dell’istituto della sospensione condizionale della pena comporta che il beneficio in questione non è disponibile né rinunciabile e che la statuizione con cui viene concesso non può essere impugnata neppure per fare luogo all’applicazione dell’indulto.

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Cass. pen. n. 2985/1992

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l’uno o l’altro beneficio, avendo come presupposto l’apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 3999/1991

Alla base dell’istituto della sospensione condizionale della pena si rinvengono principi che costituiscono un vulnus alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell’applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all’esigenza di sottrarre l’interessato all’ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L’istituto persegue quindi solo finalità di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all’istituto.

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Cass. pen. n. 15917/1990

Nell’ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall’art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell’art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo c.p.p., con cui era stata concessa la sospensione condizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge).

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