Cass. civ. n. 10080 del 12 ottobre 1998

Testo massima n. 1


L'art. 303, comma 2, c.p.c., al fine di superare le difficoltà di individuazione degli eredi nell'imminenza della morte della parte, consente di notificare il ricorso collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario, ferme restando le modalità di notificazione previste dagli artt. 137 ss. c.p.c., compresa quella di cui all'art. 140 c.p.c.

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