Cass. civ. n. 2534 del 20 febbraio 2003
Testo massima n. 1
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 c.p.c. - il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; nè impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 c.p.c. soltanto ai «provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto».