Art. 338 – Codice di procedura civile – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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