Cass. civ. n. 3349 del 6 marzo 2003

Testo massima n. 1


La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 c.p.c.

Testo massima n. 2


La riproduzione della procura a ricorrere per cassazione a margine della copia notificata all'intimato, certificata conforme all'originale, comprova il conferimento di essa in data anteriore alla notificazione del ricorso.

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