Cass. civ. n. 10550 del 2 agosto 2001

Testo massima n. 1


La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al «presente procedimento» deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo, esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c., nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di «conciliare o transigere» ovvero di «rinuncia agli atti», trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l'elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE