Cass. civ. n. 4299 del 29 aprile 1999

Testo massima n. 1


La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore; restando pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

Testo massima n. 2


Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall'art. 1224, secondo comma, c.c.. (Omissis).

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