Cass. civ. n. 276 del 28 aprile 1999
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce — pur specificata nella sua identità — della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina — ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo — la nullità della procura e quindi l'inammissibilità del ricorso.