Cass. civ. n. 2461 del 5 marzo 1998
Testo massima n. 1
Con riguardo al ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente, se il mandato difensivo sia stato rilasciato non dal soggetto al quale per legge o statuto è attribuita la legale rappresentanza della parte ricorrente ma da altro soggetto, che al riguardo assuma di esercitare poteri conferitigli con una specifico atto di investitura, il necessario controllo (anche d'ufficio) della legitimatio ad processum comporta l'esame di tale atto, l'omesso deposito del quale determina la nullità della procura, mancando la prova di un suo valido rilascio, e la conseguente inammissibilità del ricorso.