Cass. civ. n. 4430 del 10 maggio 1996

Testo massima n. 1


Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società non si richiede che le generalità del legale rappresentante di questa siano indicate nella procura trascritta a margine della copia notificata al resistente, quando debba escludersi ogni incertezza circa la riferibilità del ricorso alla società, per essere la procura, nell'originale a margine del ricorso, sottoscritta in modo leggibile da persona indicata in altri atti del processo come il legale rappresentante della società stessa.

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