Cass. civ. n. 471 del 22 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Incidendo sulla validità del rapporto processuale, l'irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione va rilevata d'ufficio (con conseguente declaratoria dell'inammissibilità del ricorso), indipendentemente dall'eccezione della parte interessata (di cui è irrilevante un eventuale comportamento acquiescente), anche nel caso in cui tale irritualità dipenda, nel conferimento di procura nelle forme di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c. a nome di società o ente collettivo, dalla impossibilità di rilevare dagli atti l'identità della persona fisica conferente, per la mancanza della relativa precisazione nell'intestazione del ricorso, l'illeggibilità della firma e la mancata produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. di atti (già esistenti al momento del conferimento della procura) da cui sia desumibile il riferimento della qualità di rappresentante della società o dell'ente collettivo ad una ben individuata persona fisica.

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