Cass. civ. n. 5764 del 10 giugno 1998
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Quando dagli atti di causa risulta possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso e nella procura del nome di detto rappresentante e l'illeggibilità della firma non comportano l'inammissibilità del ricorso.