Cass. civ. n. 3773 del 15 marzo 2001
Testo massima n. 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in caso di procura rilasciata a margine, è sufficiente che nella copia del ricorso stesso, notificato alla controparte, si sia data notizia del rilascio della procura al difensore, anche se nel trascriverla sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione.