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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13077 del 14 luglio 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13077 del 14 luglio 2004

Testo massima n. 1

In caso di mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, non si versa in ipotesi di inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata, anzichè con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione.

Testo massima n. 2

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di pubblico interesse, previsto dall’art. 153 R.D. 4 febbraio 1915, n. 48, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe nella veste di ufficiale di governo; ne consegue che dei danni derivanti ai privati dall’esercizio di tali poteri risponde lo Stato e non il Comune, anche sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere in ipotesi di danno arrecato nell’esercizio di un potere discrezionale, quale quello attinente alla valutazione dell’urgenza del provvedimento e della sussistenza di un pubblico interesse, anche se il Sindaco si sia avvalso dell’opera di organi interni del Comune, ed anche se, come nella specie, il Sindaco si sia avvalso per l’esecuzione materiale dell’opera di un’impresa all’uopo designata, del tutto estranea alla organizzazione dell’ente territoriale.

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