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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3754 del 29 marzo 1995

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3754 del 29 marzo 1995

Testo massima n. 1

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine nella copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia dell’originale, ha l’onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio che, qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale [ come la trascrizione o l’indicazione della procura, o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione ].

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