Cass. civ. n. 878 del 25 gennaio 2002

Testo massima n. 1


L'affidamento dell'ufficio della difesa innanzi alla Cassazione a difensore non abilitato al patrocinio speciale non rappresenta — quando a tale nomina si accompagni quella di altro difensore iscritto all'apposito albo — circostanza di per sé idonea ad escludere che l'incarico sia riferito specificamente al giudizio di legittimità, ma costituisce mera irregolarità ininfluente al fine suddetto, che non gioca nell'economia dell'atto stesso efficacia alcuna, dovendo ritenersi giuridicamente inesistente.

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