Cass. civ. n. 1586 del 28 febbraio 1996

Testo massima n. 1


È valido il ricorso per cassazione sottoscritto da due avvocati, di cui uno solo iscritto nell'albo degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che l'avvocato abilitato, apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell'atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice, mentre rimane irrilevante l'altra sottoscrizione.

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