Cass. civ. n. 8736 del 16 agosto 1993

Testo massima n. 1


Anche il ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 11 L. 8 luglio 1980, n. 319 (reiettiva dell'opposizione al decreto del G.I. di liquidazione degli onorari al perito nominato nel procedimento penale) deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'Albo speciale, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., onde è inammissibile il ricorso che sia stato sottoscritto dalla parte.

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