Cass. civ. n. 533 del 14 gennaio 2014
Testo massima n. 1
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un' eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in appello.
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un' eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta in appello.