Cass. civ. n. 6147 del 6 dicembre 1985
Testo massima n. 1
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (nella specie perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità, è atto idoneo a comportare l'improcedibilità del ricorso per cassazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto d'interesse a proseguire il processo.