Cass. civ. n. 4871 del 25 ottobre 1978

Testo massima n. 1


Qualora il ricorrente per cassazione abbia rinunciato al ricorso davanti al notaio ed il resistente abbia accettato la rinuncia la Suprema Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, anche se non siano state osservate le forme di cui all'art. 390 c.p.c., stante il maggior rigore formale dell'atto notarile.

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