Cass. civ. n. 1844 del 21 maggio 1976
Testo massima n. 1
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendosi tale formalità, cioè la duplice sottoscrizione, ritenere prescritta ad substantiam.