Cass. civ. n. 7834 del 22 dicembre 1986
Testo massima n. 1
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione (artt. 390 e 391 c.p.c.) — che la parte, o il suo difensore munito di procura ad hoc, possono proporre per conseguire l'effetto estintivo del processo — la pur concorde affermazione dei procuratori delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non è di per sé preclusiva del riscontro dell'effettivo venir meno dell'interesse al giudizio, costituente il presupposto della declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie è stato ritenuto persistente l'interesse al ricorso per cassazione contro l'ordinanza di esecutività della sentenza di nullità di un matrimonio ecclesiastico, pur dopo che i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato che la materia del contendere era cessata per sopravvenuta pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio).