Cass. civ. n. 4782 del 25 luglio 1986

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 413 comma secondo c.p.c. le controversie di lavoro possono alternativamente radicarsi a scelta dell'attore — sia esso lavoratore o il datore di lavoro — presso uno qualsiasi dei tre fori indicati, senza che il luogo dove s'è svolta la prestazione di lavoro possa incidere nel senso di far preferire l'uno o l'altro di detti criteri.

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