Cass. civ. n. 1054 del 19 febbraio 1982

Testo massima n. 1


L'art. 413 (nuovo testo) c.p.c. pone una graduazione tra i diversi fori territoriali per le controversie di lavoro, nel senso che i fori speciali esclusivi previsti dal secondo comma sono tra loro alternativamente concorrenti e, rispetto ad essi, il foro generale ordinario previsto dal quarto comma (ora penultimo comma - N.d.R.) è solo sussidiario. Pertanto, ove l'attore abbia adito il giudice del luogo ove l'azienda — trattisi di impresa sociale o individuale — ha la sua sede legale, nella quale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni aziendali, si accentrano di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, e quindi si identifica il relativo foro, ogni ulteriore indagine sul forum contractus o sul foro della dipendenza rimane, assorbita, dovendosi affermare la competenza del giudice adito.

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