Cass. civ. n. 994 del 21 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La nullità delle clausole derogative della competenza territoriale, sancita dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., riguarda tutti i rapporti elencati dall'art. 409 dello stesso codice e, quindi, anche i rapporti di agenzia, non rilevando che la clausola derogativa sia stata pattuita nell'esclusivo interesse dell'agente.