Cass. civ. n. 1086 del 3 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La mancata indicazione della residenza dell'attore nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. non determina alcuna nullità dell'atto introduttivo se non si traduce nella impossibilità di identificare con certezza la parte ricorrente; in relazione a tale interpretazione della norma non è prospettabile alcun contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di garanzia del diritto alla difesa, sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., posto che le regole in ordine alla puntuale identificazione dei soggetti del processo valgono simmetricamente nei confronti di tutte le parti processuali.