Cass. civ. n. 1115 del 14 febbraio 1983

Testo massima n. 1


Anche in tema di controversie soggette al rito del lavoro ove è stabilito l'obbligo della parte di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito (art. 414 c.p.c.), la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore nel domicilio eletto e non anche direttamente al procuratore è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Testo massima n. 2


Qualora la parte, a norma dell'art. 414 c.p.c., abbia eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la ricezione degli atti che devono essere alla stessa notificati, non è compito esclusivo del cancelliere, ma ben può essere effettuata anche dal segretario, trattandosi di personale addetto all'ufficio, in quanto per la notifica di tali atti presso la cancelleria, questa ultima è presa in considerazione dalla norma in funzione del luogo in cui effettuare la notificazione e non per l'attività svolta dal cancelliere come tale, dal momento che la regolarità della notificazione è provata dalla relata dell'ufficiale giudiziario e non anche dall'attività del cancelliere.

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