Cass. civ. n. 3105 del 22 maggio 1985

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dell'atto introduttivo dall'art. 414 n. 3 c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine all'individuazione dei crediti fatti valere.

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