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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7706 del 21 agosto 1996

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7706 del 21 agosto 1996

Testo massima n. 1

Il disposto degli artt. 1129 [ nomina annuale dell’amministratore ], 1135, n. 2 [ preventivo annuale di spesa ], 1135, n. 3 [ rendiconto annuale delle spese e delle entrate ] del c.c. configura una dimensione annuale della gestione condominiale, sicché è nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione condominiale con la quale era stato così approvato a maggioranza: «continuare a versare le quote relative al fondo di riserva per l’anno 1988 e per i prossimi cinque anni, pari ad una quota condominiale trimestrale per ogni anno, che dovrà essere versata entro il 30 maggio di ogni anno» ].

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