Cass. civ. n. 12250 del 3 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, sia l'attore che il convenuto sono tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi ed in particolare, quando si tratta di prove testimoniali, ad indicare i testi di cui si chiede l'audizione ex art. 244 c.p.c.