Cass. civ. n. 12884 del 19 novembre 1999

Testo massima n. 1


Nel processo del lavoro, è legittima l'utilizzazione delle prove — ritualmente acquisite agli atti — assunte in un precedente giudizio tra le stesse parti e inerenti allo stesso contenzioso sostanziale, considerato l'ampio potere di ammissione di ufficio di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a norma dell'art. 421 c.p.c. (Fattispecie relativa a giudizi prima sull'an e poi sul quantum aventi ad oggetto lavoro straordinario).

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