Cass. civ. n. 6336 del 18 aprile 2003

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la possibilità che ha il giudice, di richiedere informazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, prevista dal secondo comma dell'art. 421 c.p.c., costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

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