Cass. civ. n. 4849 del 18 maggio 1994

Testo massima n. 1


Nel rito speciale del lavoro, la nullità della notificazione dell'atto di appello per violazione del termine stabilito dall'art. 435, terzo comma è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291, primo comma c.p.c. e quindi per effetto della costituzione della parte appellata, ovvero, in alternativa, mediante valida rinnovazione della notificazione da espletare nel termine perentorio all'uopo assegnato, salvo tuttavia, quanto alla prima ipotesi, e sempre che l'appellato, nel costituirsi in giudizio abbia lamentato la lesione dell'intervallo minimo che deve intercorrere fra la data della notificazione e quella dell'udienza, l'obbligo del tribunale di fissare altra udienza di discussione, in guisa tale da ripristinare il termine violato.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE