Cass. civ. n. 190 del 11 gennaio 1997

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, come pure le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento all'indennità una tantum erogata a pubblici dipendenti quale trattamento sostitutivo della pensione non spettante per il mancato raggiungimento del limite minimo di durata del rapporto).

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