Cass. civ. n. 3937 del 1 aprile 1993

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di indebita percezione di aumenti della pensione sociale di cui all'art. 2 della L. 15 aprile 1985, n. 140, la comminazione, da parte dell'Inps, della pena pecuniaria (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite dall'interessato) prevista dal nono comma dello stesso articolo soggiace — per l'espresso richiamo dell'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153 operato dal primo comma del citato art. 2 della L. n. 140 del 1984 — alle disposizioni che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (ricorsi amministrativi e conseguenti controversie in sede giurisdizionale, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e della L. 11 agosto 1973, n. 533) e non già alle regole stabilite per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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