Cass. civ. n. 3540 del 13 febbraio 2013

Testo massima n. 1


Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'Inps una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo. Ne deriva che l'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, successivo alla proposizione dell'impugnazione da parte dell'Inps avverso una sentenza favorevole all'istante, non fa venir meno l'interesse dell'Istituto ad ottenere, in sede giurisdizionale, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di legge richiesti per la concessione del beneficio.

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