Cass. civ. n. 4995 del 1 marzo 2011

Testo massima n. 1


In tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il diritto ad ottenere l'assegno di inabilità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 presuppone, quale requisito, la residenza in Italia dell'interessato, la cui verifica, ove una tale indicazione sia stata specificamente dedotta nel ricorso, resta preclusa in caso di mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto. Ne consegue che, ove la questione sia stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello, l'eccezione è inammissibile.

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