Cass. civ. n. 17848 del 31 luglio 2009

Testo massima n. 1


In caso di ripetizione da parte dell'INPS di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., decorrono dalla data dei pagamenti solo in ipotesi di malafede dell'"accipiens", mentre in caso di sua buona fede (la quale si presume in difetto di specifiche prove contrarie) o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi decorrono dalla domanda amministrativa o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale. A tal fine, la buona fede non resta esclusa per la sola circostanza che il "solvens" abbia effettuato il pagamento contestando di esservi tenuto e che l'"accipiens" sia stato consapevole di tali contestazioni, atteso che la buona fede di quest'ultimo sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta.

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