14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12869 del 4 settembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di crediti soggetti alla disciplina dettata, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’art. 429 c.p.c., nei quali rientrano i crediti previdenziali e assistenziali, poiché la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo, la somma dovuta a tale titolo è a sua volta suscettibile di rivalutazione. [ Fattispecie nella quale la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha ritenuto applicabili, ratione temporis le norme che hanno introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ].
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