Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9583 del 2 luglio 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9583 del 2 luglio 2002

Testo massima n. 1

Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l’obbligo dell’Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall’imputabilità soggettiva del ritardo nell’adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall’art. 38 della Costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all’art. 429, terzo comma, c.p.c. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze