Cass. civ. n. 1496 del 10 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nella situazione anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, con la quale è stata pronunziata l'illegittimità dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità della rivalutazione monetaria anche ai crediti previdenziali ed assistenziali, è configurabile solo una mera difficoltà all'esercizio del diritto, priva di efficacia impeditiva, che ben può essere rimossa con la proposizione della domanda e l'eventuale giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Ne consegue, anche in tale situazione, che la pronuncia, con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno e passa in giudicato in mancanza di impugnazione sul punto, restando precluso l'esame della questione della rivalutazione monetaria nelle successive fasi processuali e in separato giudizio. (Fattispecie relativa a ritardato pagamento dell'indennità premio servizio).

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