Cass. civ. n. 12913 del 20 dicembre 1997

Testo massima n. 1


La disciplina degli interessi e della rivalutazione di cui all'art. 429 c.p.c., estesa ai crediti previdenziali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, e così pure la norma dell'art. 152 att. c.p.c. in materia di spese del giudizio, sono applicabili solo alle prestazioni dovute all'assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina ordinaria delle conseguenze della mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, e quella generale sulle spese giudiziali, in riferimento a crediti di altra natura, benché rivendicati dall'assicurato nell'ambito di una controversia previdenziale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato i riportati principi — non riconoscendo il cumulo di interessi e rivalutazione e compensando le spese del giudizio — nel giudizio promosso da ex dipendente dell'Inam trasferito ad una Unità sanitaria locale, contro il Ministero del tesoro e l'Inadel per la restituzione, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 761 del 1979, dei contributi previdenziali relativi al trattamento di fine rapporto risultanti eccedenti).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE