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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11534 del 6 novembre 1995

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11534 del 6 novembre 1995

Testo massima n. 1

Per i crediti previdenziali, nonché per quelli inerenti [ come nella specie ] a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, equiparati ai primi ai fini in esame per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 1993, gli effetti del ritardato adempimento non sono disciplinati dall’art. 16, sesto comma, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 [ applicabile, nonostante il suo tenore letterale, anche alle obbligazioni assistenziali: confronta, Corte cost. n. 196 del 1993, n. 2555 del 1994 e n. 680 del 1995 ], ma dalla normativa previgente [ art. 442 c.p.c., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993 ], se l’esigibilità si è verificata prima dell’entrata in vigore della disposizione citata [ in genere per l’emanazione del provvedimento dell’ente di liquidazione o per la scadenza del termine per provvedervi ]. Infatti le due diverse discipline incidono sulla stessa natura dei crediti previdenziali: in particolare, secondo il regime di cui agli artt. 429 e 442 c.p.c., rivalutazione ed interessi costituiscono componenti essenziali della prestazione, mentre la legge n. 412/1991 riconduce, sia pure in termini di specialità, la disciplina del ritardo nell’alveo della responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni pecuniarie. Considerato, però, che in ipotesi di obbligazione periodica la fattispecie di ritardo nell’adempimento è suscettibile di verificarsi per ogni singolo rateo e gli effetti dell’inadempimento sono regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina ratione temporis, in ogni caso i ratei scaduti nella vigenza della nuova normativa [ cioè successivamente al 31 dicembre 1991 ] sono assoggettati alla medesima.

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