14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6880 del 23 luglio 1997
Testo massima n. 1
Se il debitore propone opposizione a precetto dinanzi ad un giudice del luogo di sua residenza, anziché del luogo in cui il creditore ha eletto il domicilio [ art. 480, terzo comma, c.p.c. ], e questi si limita ad eccepire l’incompetenza per materia del giudice adito, non si pone alcun problema di prova della coincidenza del luogo di elezione di domicilio [ effettuata nell’atto di precetto ] con quello di esistenza dei beni da sottoporre ad esecuzione; viceversa qualora l’opposto eccepisca la incompetenza per territorio del giudice del luogo di residenza dell’opponente [ luogo di notificazione del precetto ] per avere egli eletto altrove domicilio con l’atto di precetto, allora ha l’onere di provare che in detto luogo vi siano beni da sottoporre a pignoramento.
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